Sicurezza: i percorsi formativi per i docenti

Quesito dell’Università di Udine sulla possibilità per il personale docente non esposto a rischio medio o alto di effettuare corsi di formazione per rischio basso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 18 settembre 2025, n. 1).

L’Università degli studi di Udine ha avanzato un’istanza di interpello in merito alla possibilità di far effettuare al personale docente di ogni ordine e grado e universitario, che svolge mansioni che non lo espongano a un rischio medio o alto, corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

In particolare, l’ateneo che ha indirizzato il suo quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è riferito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni in vigore (Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016).

A tal riguardo, la Commissione ritiene che, in considerazione dei riferimenti citati nella risposta (articolo 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;  tabella codici ATECO 2007; accordo Stato-Regioni – Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025; allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; interpello n. 11/2013 ) il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

Ebinter Marche: istituito un fondo per l’acquisto libri

Previsto rimborso di 150,00 euro per le spese relative ai libri scolastici 

L’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche per le province di Ancona, Macerata e Fermo, ha istituito un fondo per il rimborso, a tutti i lavoratori iscritti, delle spese di acquisto dei libri per i figli che frequentano la Scuola Superiore.

Tale fondo permette di ottenere un rimborso massimo di 150,00 euro. Per poter accedere al sussidio, il lavoratore deve essere iscritto all’Ente da almeno 1 anno ed essere in regola con tutti i versamenti contributivi.

Un requisito fondamentale è legato al merito scolastico dello studente che deve aver conseguito nell’anno scolastico precedente un giudizio non inferiore a sei decimi per tutte le classi o di 60/100 per l’ultimo anno delle superiori. 

La richiesta di rimborso, corredata da apposita modulistica (carta d’identità del genitore; certificato scolastico di giudizio dell’anno precedente del figlio per cui si richiede il rimborso; attestato di iscrizione alla Scuola Superiore; copia della busta paga più recente) deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 tramite e-mail, posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Un’apposita Commissione si occuperà di valutare le richieste, assegnando la precedenza in base al curriculum scolastico e all’ordine cronologico di arrivo.

Il suddetto rimborso sarà erogato solo alle prime 98 richieste ammesse.

Infine, il richiedente può presentare domanda di rimborso per un solo figlio o comunque per una sola prestazione tra tutte quelle offerte dall’Ente nell’arco dell’anno.

Ebinter Molise: previste due borse di studio per il 2025/2026

Annunciato il bando annuale per il lavoratori del settore in Molise

L’Ente Bilaterale del Molise, al fine di rafforzare il ruolo del bilateralismo e di fornire un supporto concreto a chi opera nel settore, ha annunciato un bando annuale con un fondo totale di 40.000,00 euro per il 2025/2026. 

Pertanto, per le aziende ed i lavoratori del settore in Molise sono stati stabiliti due bandi distinti: uno per la formazione aziendale ed uno per borse di studio e premi di laurea per i figli dei dipendenti. Potranno partecipare le aziende e i lavoratori in regola con i versamenti e iscritti da almeno sei mesi all’Ente Bilaterale, presentando domanda a partire dal 2 ottobre 2025 e non oltre le ore 12:00 del 20 novembre 2025.

Le richieste devono essere inoltrate per mezzo di raccomandata A/R o PEC, con la documentazione necessaria richiesta. 

L’assegnazione avverrà fino ad esaurimento fondi, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

CCNL Scuola: rimane aperto il nodo delle risorse economiche

Le OO.SS. lamentano la perdita del potere di acquisto, colmabile con una detassazione degli aumenti stipendiali

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione interlocutoria all’Aran con aperture rispetto alle rivendicazioni normative proposte dalle OO.SS. di settore. I Sindacati hanno chiesto nuovamente che venga percorsa la strada della detassazione degli aumenti stipendiali al fine di un recupero significativo del potere di acquisto per il personale della scuola. Rimane aperto il nodo delle risorse e in particolare lo sblocco del 2027. 

Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità di colmare la perdita del potere di acquisto, che con le risorse attuali si attesterebbe intorno ad un 5,4% dell’inflazione, attraverso una detassazione degli aumenti stipendiali. E’ stata inoltre posta l’attenzione sulla necessità della definizione della parte normativa relativa ai provvedimenti disciplinari che ormai si trascina dal contratto 2016/2018 e non più procrastinabile.

Altro tema, affrontato nuovamente, è stato quello delle scuole italiane all’estero. Esse rappresentano una risorsa strategica nel settore della politica estera del nostro paese e costituiscono l’asse portante per la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiane nel mondo. Esse devono avere risorse adeguate a garantire l’efficacia del servizio scolastico e culturale nelle diverse realtà geografiche.

Assistenti familiari: pubblicate le linee guida degli standard formativi

Online il Decreto che definisce i livelli di qualificazione del personale impegnato nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 settembre 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca del 19 settembre 2025, di adozione delle Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero che ne dà notizia con comunicato in commento.

Il provvedimento attua un principio cardine della Legge 33/2023, ossia la definizione di modalità formative omogenee su tutto il territorio nazionale per il personale a supporto e assistenza delle persone anziane che mira a favorire una maggiore qualità dell’assistenza e dell’integrazione socio sanitaria.

In considerazione della competenza esclusiva delle regioni, le Linee guida rappresentano un punto di riferimento, a cui ogni regione potrà progressivamente adeguarsi, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei termini individuati dal provvedimento.

CCNL Laboratori Privati Cifa: siglato il rinnovo contrattuale con nuovi minimi



Previsti nuovi minimi per i lavoratori del settore dal 1° settembre 2025


In data 1° settembre 2025, le Parti datoriali Federlab e Unilavoro-Pmi insieme alla Parte sindacale Confsal-Fisals hanno siglato il rinnovo contrattuale per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali. Il rinnovo decorre dal 1° settembre 2025 e scade il 30 agosto 2030.


Tra le diverse novità normative e retributive, si segnalano nuovi minimi indicati nella tabella di seguito, anche per i lavoratori di 1° ingresso e reimpiego.


























Categoria Paga base e contingenza
Quadro 2.290,02
Categoria F 1.883,53
Categoria E 1.682,54
Categoria D 1.551,75
Categoria C 1.452,45
Categoria B 1.358,77
Categoria A 1.281,68

Minimi retributivi lavoratori 1° ingresso e reimpiego










































Categoria Retribuzione regime ordinario 1° anno 2° anno
Quadro 2.290,02  
Categoria F 1.883,53  
Categoria E 1.682,54 1.264,41 1.431,67
Categoria D 1.551,75 1.166,31 1.320,49
Categoria C 1.452,45 1.091,84 1.236,09
Categoria B 1.358,77 1.021,58 1.156,46
Categoria A 1.281,68

L’esonero contributivo per le imprese di navigazione

Fornite le modalità di fruizione del beneficio contributivo (INPS, circolare 25 settembre n. 129).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997). Inoltre, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative per la fruizione dell’agevolazione.

In particolare, l’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione, sia a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

La misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

La circolare in commento, peraltro, individua le navi ammissibili alle agevolazioni contributive, le condizioni di accesso ai benefici contributivi e i lavoratori per i quali opera l’esonero. Completano il documento le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens.

 

 

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Rinnovo contrattuale per il 2023-2027: previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i dipendenti Fairo


Lo scorso 7 agosto 2025 si è svolto l’incontro tra la delegazione Fairo e le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo che si è concluso con la sigla dell’accordo di rinnovo della Parte Specifica del CCNL Fairo per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2027, per tutti i dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.


Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027.

























































Livello Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° luglio 2026
Minimi
dal 1° luglio 2027
Q/1S 2.390,90 2.463,21 2.523,47
1 2.271,40 2.339,97 2.397,12
2a 2.170,55 2.235,99 2.290,52
2b 2.082,55 2.145,29 2.197,58
3 1.990,75 2.050,75 2.100,75
4 1.913,30 1.970,97 2.019,03
5 1.857,85 1.913,83 1.960,49
6 1.805,73 1.860,14 1.905,48
7 1.721,55 1.773,31 1.816,44
8 1.717,25 1.768,89 1.811,92

Il rinnovo prevede la corresponsione a tutti i lavoratori, entro il mese di settembre 2025, di un importo forfettario Una Tantum pari a:


1.600,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024;


400,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.


Con decorrenza 1° luglio 2025, l’accordo prevede l’aumento del contributo aziendale al Fondo Prevaer dal 2,5% al 3%. In tema di assistenza sanitaria integrativa, il contributo aziendale viene elevato a 240,00 euro.


L’importo a titolo di indennità giornaliera ex art. 15, co. 4, con decorrenza 1° luglio 2025, passa da 4,10 euro a 5,73 euro. L’aumento dei rimborsi per missioni dal 2% al 6%.


L’accordo stabilisce inoltre la maggiorazione della retribuzione dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti quando il turno ricade di domenica.


Infine, l’accordo prevede per i lavoratori con 15 anni di anzianità di servizio 10 ore annue di permesso retribuito da utilizzare a pena di decadenza, anche in modo frazionato, entro il 30 dicembre di ogni anno.


Le Parti hanno concordato di incontrarsi entro il prossimo 30 settembre 2025.

CCNL Federcasa: iniziato il tavolo delle trattative

Durante l’incontro i Sindacati hanno illustrato i contenuti della piattaforma

IL 24 settembre si è svolto il primo incontro tra Federcasa e le organizzazioni sindacal Fps-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal CISL, UIL FPL, FESICA-CONFSAL per l’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL Federcasa 2025-2027.

Durante l’incontro i sindacati hanno illustrato i contenuti della piattaforma rivendicativa unitaria.

In particolare:

Trattamento Economico: i sindacati chiedono un adeguato incremento salariale finalizzato alla tutela del potere d’acquisto, al fine di recuperare l’inflazione relativa al triennio 2022-2024. Si è inoltre richiesto un aumento del valore del buono pasto, l’incremento della quota aziendale.

Classificazione del Personale: i sindacati chiedono meglioramenti sul sistema di classificazione per valorizzare le professionalità e ridefinire profili e mansioni.

Tutele normative: sono state avanzate proposte per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con nuovi congedi e permessi e maggiore flessibilità per il lavoro agile.
I sindacati chiedono, inoltre, l’introduzione di una specifica “indennità di  rischio” per le attività più esposte. 
Sono stati fissati i prossimi incontri per il 28 e 29 ottobre 2025.  

Comuni montani: agevolazioni per il lavoro agile e giovanile

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione dei territori di montagna (Legge 12 settembre 2025, n. 131).

Sulla Gazzetta ufficiale del 19 settembre scorso è stata pubblicata la Legge n. 131/2025 recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il provvedimento, entrato in vigore il 20 settembre 2025, con l’articolo 26 dispone misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani.

Per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero contributivo spetta per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2 della medesima legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli sopra indicati, l’esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50% nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20% nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione in argomento, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un’agevolazione fiscale è poi prevista dall’articolo 25 della legge a favore delle imprese montane esercitate da giovani. 

Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all’articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell’attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei citati comuni, e i cui soci siano per più del 50% persone fisiche che alla data di avvio dell’attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n.  241/1997, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%. Quale condizione, è richiesto che l’attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento.

Il comma 2 dell’articolo 25 disciplina poi il caso specifico dei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla Legge n. 482/1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.