CCNL Metalmeccanici: non riparte la trattativa di rinnovo

Previsti ulteriori scioperi per il mese di marzo 

L’11 febbraio 2025, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, comunicano che a seguito dell’incontro avvenuto con la delegazione di Federmeccanica e Assistal, non è ripartita la trattativa di rinnovo.
A fronte di ciò, le Organizzazioni sindacali confermano l’intenzione di procedere con le otto ore di sciopero, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Difatti, a parere delle stesse, è necessario riaprire la trattiva al fine di rinnovare il contratto di settore, con l’obiettivo di difendere e promuovere l’industria metalmeccanica e l ‘occupazione. 
Pertanto, in assenza della volontà di riaprire la trattativa entro febbraio da parte di Federmeccanica e Assistal, vi saranno molteplici scioperi per il mese di marzo

 

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025


CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025



Le Parti hanno riconosciuto l’EVR fino al 31 dicembre 2025


Il 4 febbraio è stato siglato da Anaepa, Cna, Fiae,Claai delle Marche e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per la verifica  dei parametri relativi alla definizione dell’Elemento Variabile della Retribuzione previsti dal CIPL del 17 dicembre 2021 per le imprese artigiane edili ed affini delle Marche.
Le Parti hanno, infatti, stabilito che i cinque parametri indicati risultano positivi e, nelle more del rinnovo del CIPL, hanno provveduto a determinare il valore dell’EVR per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Di seguito gli importi.


























Livello  EVR 2025
7 68,58 euro
6 60,02 euro
5 50,01 euro
4 46,33 euro
3 43,32 euro
2 38,30 euro
1 33,45 euro

CCNL Scuole Private Asils: siglato il rinnovo con aumenti e indennità di vacanza contrattuale



Previste 4 tranches di aumenti a partire dal 1° febbraio 2025 e IVC di 75,00 euro


Il 29 gennaio 2025 Asils e Ugl-Scuola hanno siglato il rinnovo del CCNL Scuole Private relativo al periodo 2024-2028. Per la parte normativa, il contratto decorre dal 1° maggio 2024 e scade il 30 aprile 2028; mentre, per la parte economica decorre dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2028. Il CCNL si applica al personale assunto nelle scuole e corsi di lingue di italiano a stranieri o di italiano come seconda lingua; corsi di cultura italiana varia; scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti e scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico. Tra le novità inserite all’interno del contratto, si evidenziano gli aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:
1° febbraio 2025;
1° maggio 2025;
1° maggio 2026;
1° maggio 2027
Gli importi dei nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.





































































Area Livello Retribuzione CCNL 2021-2024 Minimo 1.2.2025 Minimo1.5.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.5.2027
Prima 1 1.075 1.118 1.161 1.204 1.247
2 1.105 1.149 1.193 1.237 1.281
3 1.160 1.206 1.252 1.298 1.344
Seconda 3 1.255 1.305 1.355 1.405 1.455
4 1.325 1.378 1.431 1.484 1.537
5 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
Terza 6 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
7 1.485 1.544 1.603 1.662 1.721

Prevista l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° maggio 2024-31 gennaio 2025, pari a 75,00 euro

Chiarimenti su detrazione per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta ad un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di un’autovettura per il trasporto di disabile e anche per il valore del veicolo usato dato in permuta (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E).

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

 

La detrazione pari al 19% è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti.

A partire dal 2020, dunque, ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del n. 108/E/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano le !ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

 

Nel caso di specie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente ha venduto al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e tale ”valore” è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate ritiene che il valore del veicolo usato, se documentato adeguatamente e utilizzato a scomputo del prezzo del nuovo veicolo, possa essere incluso nel calcolo della detrazione.

Per fruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. è essenziale che il contribuente disponga di documentazione idonea che attesti il prezzo di acquisto del nuovo veicolo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.

Manageritalia: polizza assicurativa Long Term Care

La polizza collettiva viene ricompresa nella quota associativa Manageritalia per i quadri

Manageritalia, a fronte dell’importanza del tema della non autosufficienza, ha deciso di comprendere nella quota associativa prevista per i Quadri con età inferiore ai 69 anni, una polizza collettiva Long Term Care in forma temporanea. 
Le polizze assicurative Long Term Care prevedono due diverse tipologie di prestazioni: una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza o l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali. 
Si tratta di una copertura assicurativa per eventi imprevisti causati da malattia o infortunio che comportino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro che si attiva qualora l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). 
L’ingresso in polizza avviene automaticamente per tutti i quadri in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate. La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

CCNL Trasporto aereo: siglato l’accordo sul rinnovo della Parte Generale

Previste novità su lavoro agile, ferie solidali e formazione del personale

Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno sottoscritto nei giorni scorsi la Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto Aereo, con decorrenza 1° gennaio 2025. Con l’intesa le Parti Sociali hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL, considerato quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. 
Dal punto di vista normativo l’accordo include norme di armonizzazione per implementare le modifiche legislative su tutele sociali e lavoro, già in vigore dal 2019. Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a verificare gli andamenti socio-economici del comparto ed approfondire temi di comune interesse, nonchè coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Le Parti Sociali hanno infine condiviso importanti novità su alcune tematiche come il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. In materia di welfare è stato avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore. 

Indennità per inabilità temporanea assoluta: l’aggiornamento degli applicativi

Dal 6 febbraio scorso il rimborso dell’importo anticipato dal datore di lavoro può essere effettuato soltanto tramite IBAN (INAIL, comunicato 6 febbraio 2025).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

Infatti, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 D.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice IBAN. Di conseguenza, sono stati aggiornati gli applicativi delle denunce sopra citate.

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL nella sezione “Prestazioni”, raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

Variazione catastale e Superbonus: le comunicazioni dell’Agenzia

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate rende note le modalità con le quali viene inviata al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (Agenzia delle ntrate, provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133).

L’art. 1, comma 86, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) verifichi, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

 

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

 

 Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

  • identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;

  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, contenente le suddette informazioni, viene inviata al domicilio digitale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed è resa anche disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

CCNL Agenzie di somministrazione: sottoscritto accordo sul Fondo di solidarietà bilaterale

Le Parti procederanno, decorsi 6 mesi, ad una verifica degli effetti dell’intesa in termini di equilibrio economico finanziario del Fondo per gli eventuali interventi di natura contributiva, prestazionale e organizzativa

Il giorno 3 febbraio 2025 Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp-Uil hanno sottoscritto un accordo in tema di Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), con decorrenza 1° marzo 2025. In generale la finalità perseguita dai Fondi di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, è quella di realizzare ovvero integrare, in chiave universalistica, il sistema di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione. 
Le Parti Sociali hanno dato attuazione al dettato normativo con gli Accordi del 9 dicembre 2014, 25 novembre 2015 e, da ultimo, con I’Accordo di rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019. L’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) è pari a:
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti;
0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva di cui sopra è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo FomaTemp (4,00%).
In relazione alle modalità applicative dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS), l’utilizzatore, all’atto di attivazione dell’AIS, sottoscrive apposita autocertificazione predisposta dal Fondo al fine di dare piena applicazione al principio di parità di trattamento economico e normativo. Le Parti valuteranno l’opportunità, ove ritenuto necessario, di individuare modalità di intervento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamenti di integrazione salariale, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo e di evitare un utilizzo distorto dell’AIS. 

CIPL Edilizia Industria Napoli: determinato l’EVR 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’EVR è stabilito nella misura massima del 4%

Le Parti sociali Acen, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno stabilito l’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura massima del 4% dei minimi di paga base concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Tanto premesso, il 3 febbraio 2025 le Parti sociali si sono incontrate per verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’EVR erogabile per il 2025. La verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2023/2024 sul triennio 2021/2022/2023.
Per gli operai, l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.